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Parte 1
Il contratto di fornitura di beni o servizi è adibito al soddisfacimento di una serie di bisogni, tramite prestazioni periodiche o continuative, si parla infatti di contratti di durata, gravanti su entrambe le parti contrattuali, ossia: il fornitore ed il cliente/somministrato.
Il contratto di somministrazione viene di solito utilizzato come sinonimo di fornitura, anche dalla giurisprudenza. È ormai pacifico che il contratto di fornitura sia lo stesso rapporto giuridico del contratto di somministrazione, in quanto il legislatore utilizza le figure in modo alternativo, ma senza mai distinguerle in modo specifico.
La somministrazione è disciplinata dall’art 1559 c.c. ed è il contratto con il quale una parte, somministrante, si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire, a favore dell’altra somministrato, prestazioni periodiche o continuative di cose. Si tratta di un contratto consensuale, ad effetti obbligatori e con causa di scambio corrispettivo. La somministrazione non va confusa con la vendita a consegne ripartite, in cui la prestazione è unica: ad esempio quando pattuisce che un certo macchinario venga consegnato una parte per volta. Mentre la prima è un contratto di durata, la seconda è un contratto istantaneo ad esecuzione differita.
In via generale, al contratto di fornitura è tendenzialmente applicabile la disciplina del contratto di somministrazione quando si tratta di un contratto di dare (beni mobili, prodotti, merce), invece si ricorre alla disciplina del contratto di appalto di servizi quando la prestazione ha ad oggetto un obbligo di fare (contratto di servizi).
Ai sensi dell’art 1677 c.c. “Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi si osservano in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.”
La disciplina del contratto di fornitura di beni e servizi si aggiunge a quella prevista per la singola obbligazione oggetto della fornitura.
Punto critico del contratto di fornitura è la misura della prestazione richiesta, ossia l’entità del contratto, che in assenza di specifica pattuizione delle parti, è rimessa al “normale fabbisogno” di una di esse.
Il contratto di fornitura riceve una disciplina particolare in punto di inadempimento e di risoluzione del contratto. Sono previste inoltre, alcune clausole specifiche, a tutela dei contraenti: la clausola di preferenza e la clausola di esclusiva.
Occorre infine distinguere tra l’accordo di fornitura e l’accordo di sub-fornitura.
I contratti di fornitura sono contratti di durata a prestazioni corrispettive. Sono “contratto di durata”, in quanto consentono e garantiscono il soddisfacimento di un determinato bisogno che perdura nel tempo. A loro volta, i contratti di durata si distinguono in contratti a prestazioni periodiche o continuative. Sono contratti “a prestazioni corrispettive” in quanto prevedono la fornitura di beni o servizi dietro il pagamento di una somma di denaro a titolo di corrispettivo.
I contratti di fornitura sono contratti consensuali a titolo oneroso. L’accordo di fornitura è infatti consensuale perché si perfeziona con il mero consenso delle parti, senza richiedere il trasferimento della proprietà. E’ a titolo oneroso, poiché il contratto di fornitura presuppone il corrispettivo del pagamento del prezzo, a meno che non sia pattuito diversamente, come contratto di fornitura gratuito.
Per quanto attiene all’oggetto della prestazione, il contratto o accordo di fornitura può realizzarsi sia per consentire al somministrato l’utilizzo di un determinato bene dovendolo poi, restituire nel termine previsto dal contratto, sia per il consumo del bene stesso, qualora l’uso ne comporti, per sua natura, il deterioramento (es. gas, luce).
I contratti di fornitura di beni possono pertanto avere efficacia reale, in quanto trasferiscono la proprietà del bene somministrato. Si pensi al contratto di fornitura di oggetti di cancelleria per gli uffici, oppure al contratto di fornitura di energia elettrica per le abitazioni.
Possono avere efficacia obbligatoria, ad esempio, nel caso del contratto di fornitura di bottiglie di vetro che devono essere restituite (contratto di fornitura d’uso).
Il contratto di fornitura avente ad oggetto una prestazione di dare, si differenzia dal contratto di vendita, in quanto la fornitura si caratterizza per la pluralità di prestazioni nel tempo.
La normativa applicabile ai contratti di fornitura si trova essenzialmente all’interno del codice civile, ed in particolare agli artt. 1559 e ss. del c.c., che disciplinano il contratto di somministrazione, sinonimo del contratto di fornitura.
In secondo luogo, occorre considerare che le singole prestazioni possono integrare, di per se stesse, autonome figure contrattuali. “Sono applicabili alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni degli artt. 1559 ss. c.c., anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c.c.).” (Tribunale sez. I Nuoro, 29/04/2021, n. 202)
L’art 1570 c.c. stabilisce che “si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni”. Si pensi ad. es. al contratto di somministrazione per cose da consumare.
Nel caso del contratto di fornitura di merci da consumare, si applica la disciplina del contratto di vendita, in tema di garanzia di vizi della cosa.
La disciplina del contratto di fornitura di servizi incrocia anche la normativa del contratto di appalto (articoli 1655 e ss c.c.) ai sensi dell’art 1677 c.c. “Se l’appalto ha per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi, si osservano, in quanto compatibili, le norme di questo capo e quelle relative al contratto di somministrazione.”
In base alla tipologia di interesse da soddisfare, all’oggetto del contratto di fornitura e alle modalità di erogazione della prestazione, è possibile distinguere diverse figure del contratto di fornitura.