Le Autorità Indipendenti

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Parte 1

Le autorità indipendenti sono enti/organi pubblici dotati di una peculiare indipendenza e caratterizzati da autonomia di organizzazione, finanziaria e contabile, nonché dall’esclusione dei controlli derivanti dalla sottoposizione al potere esecutivo.

A tali autorità, proprio a tutela della loro indipendenza, è stata conferita grande autonomia nella nomina dei loro vertici così da poter svolgere adeguatamente la funzione tutorial interessi costituzionali in campi socialmente rilevanti.

Nell’ordinamento italiano purtroppo è assente una vera e propria costruzione teorica di autorità amministrativa indipendente tale da consentire di inquadrare in un’unica figura tipica tutte le diverse tipologie di autorità amministrative indipendenti. 

Le stesse in ogni caso costituiscono un modello di amministrazione pubblica tipico, seppur derivato dall’esperienza sviluppatasi in altri paesi in concomitanza con l’affermarsi il prevalere dei principi dell’economia di mercato che, in totale assenza di controllo pubblico, sarebbero in grado di generare situazioni di monopolio e posizioni dominanti. Alcune caratteristiche comuni alle diverse autorità sono l’indipendenza dal controllo dell’esecutivo, l’elevata competenza tecnica dei propri componenti, la funzione tutoria i settori sensibili relativi ad interessi di rilevanza costituzionale e sicuramente una posizione di neutralità ed imparzialità.

Anche il Consiglio di Stato è intervenuto sul punto, ribadendo e chiarendo le attività delle autorità amministrative indipendenti definendole come “organizzazioni titolari di poteri pubblici che si caratterizzano per un grado notevole indipendenza dal potere politico, esercitando funzioni neutrali nell’ordinamento giuridico, specie in delicati settori economici, mediante l’utilizzazione di elevate competenze tecniche. In sostanza le autorità indipendenti hanno funzioni di regolazione di determinati settori della vita economica mediante attribuzione di poteri normativi, amministrativi e giustiziare” (C.d.S., Sez. II, parere 25-2-2011, n. 872).

Negli ultimi anni, il ricorso alle autorità amministrative indipendenti è divenuto sempre più frequente, in quanto viene utilizzato come una chiave per i problemi non risolvibili dall’apparato amministrativo. Ciò ha indotto dottrina e giurisprudenza a mettere in discussione la loro legittimità costituzionale e ciò in quanto la Costituzione non prevede alcuna disciplina in merito.

In particolare, il sospetto di illegittimità costituzionale è nato da una presunta inconciliabilità dell’autorità indipendenti con il principio della separazione dei poteri e, specificamente, da un possibile contrasto con gli articoli 95 Cost. “Il Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l’attività dei Ministri. I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri. La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei Ministeri” e 101 Cost. “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.

Difatti, tali autorità si caratterizzano oltre che per l’indipendenza dal Governo anche per l’attribuzione di poteri para giurisdizionali. Ebbene, l’operato delle stesse potrebbe mettere in crisi il tradizionale schema organizzativo dei rapporti Parlamento-Governo-Amministrazione, essendo attribuiti alle stesse varie forme di potere. 

Così, per risolvere tali problematiche, si è cercato di porre rimedio attraverso un’interpretazione combinata con l’art. 97 Cost. “Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione. Nell’ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.

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