Lezioni Gratuite

19 Dicembre 2021

I diritti del consumatore nelle vacanze, viaggi e trasporti – Di Pentima (prima lezione gratuita)

Il corso “I diritti del consumatore nelle vacanze, viaggi e trasporti” è un corso testuale di introduzione alle normative europee e italiane relative alla protezione del consumatore utente di pacchetti turistici, biglietti di viaggio o servizi di trasporto, argomento considerato di particolare importanza dall’Unione Europea.

Il corso focalizza i principali obblighi degli operatori del settore nei confronti dei consumatori, con ampia giurisprudenza italiana ed europea.

Alla luce del notevole contenzioso presente in materia, conoscere e approfondire questi aspetti è necessario per tutti i professionisti che intervengono nei procedimenti di mediazione e conciliazione (Conciliatori, Mediatori, Avvocati, consulenti).

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1. Introduzione

Il danno da vacanza rovinata è stato oggetto di ricerca da parte di dottrina, di giurisprudenza e da parte del legislatore ai fini dell’individuazione di una definizione puntuale della sua disciplina.

 

A seguito dell’intervento di notevoli pronunce giurisprudenziali e della promulgazione del Codice del Turismo nel 2011, la materia ha potuto godere di maggiore omogeneità.

 

Oramai non si mette più in dubbio che si tratti di un danno a tutti gli effetti risarcibile:
[…] il danno da vacanza rovinata, in senso stretto, quale pregiudizio conseguente alla lesione dell’interesse del turista di godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di piacere e di riposo, quando non vengano in rilievo lesioni all’integrità psicofisica tutelate dall’art. 32 Cost., è risarcibile, ex art. 2059 c.c.”(Tribunale sez. XII – Roma, 05/03/2020, n. 4830).

 

L’obiettivo è ristorare il viaggiatore della perdita di un’occasione di relax, essendo un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed alla irripetibilità dell’occasione perduta. Il danno da vacanza rovinata è una tipologia di danno che non comporta necessariamente una perdita patrimoniale per il viaggiatore, ma costituisce fonte di stress, turbamento psicologico derivante dagli inadempimenti agli obblighi contrattuali assunti dall’organizzatore o venditore.

 

I promessi coniugi Mevio e Sempronia decidono di rivolgersi ad un’agenzia viaggi per organizzare il loro viaggio in Sudafrica e alle Mauritius. Così, effettuano il pagamento dell’acconto all’agenzia per la loro luna di miele. Giunto il giorno delle nozze, al termine della cerimonia e dei festeggiamenti, i novelli coniugi partono sereni e spensierati da Roma per giungere alla destinazione prevista.

 

Arrivati sul luogo, vengono accolti da un incaricato dall’agenzia per la consegna dell’ulteriore documentazione, nonché voucher da presentare nelle diverse località e strutture ricettive prenotate.

 

Tuttavia durante il loro soggiorno, i coniugi riscontrano non poche difformità tra quanto pattuito e quanto effettivamente eseguito dalla controparte. Di fatti gli stessi soggiornano in un Resort tutt’altro che conforme alle aspettative ed al prezzo sostenuto. In particolare, nonostante la previsione della prima colazione, gli stessi si ritrovano costretti a pagarla separatamente, non compresa nel voucher loro consegnato all’arrivo e la struttura stessa del Resort appare di categoria nettamente inferiore rispetto a quello che avevano prenotato.

 

In tale contesto, è comprensibile che Mevio e Sempronia abbiano subito un danno.

 

Solitamente la scelta di una vacanza comporta il desiderio di vivere momenti indimenticabili, felici e spensierati; figuriamoci, poi, se si tratta della luna di miele di due novelli sposi.

 

La risarcibilità di tale danno è stata affermata per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nel 2002. La Corte, interpretando l’art 5 della direttiva del 13 giugno 1990, 90/314/CEE che riguardava i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, aveva dichiarato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.

 

La Convenzione di Bruxelles statuisce che l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione, quali risultano dal contratto o dalla convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. Con l’introduzione del Codice del Turismo, poi, il legislatore ha individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.

 

Si immagini che due fidanzati prossimi al matrimonio decidano di organizzare il loro viaggio di nozze.

 

Il risarcimento del danno da “vacanza rovinata” è espressamente previsto dall’art 47 del Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo”, allegato al d.lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, ossia, come sopra già citato, il “Codice del Turismo”.

 

2. Danno da vacanza rovinata: giurisprudenza europea

 

La risarcibilità di tale danno è stata affermata per la prima volta dalla Corte di Giustizia Europea nel 2002. La Corte, interpretando l’art 5 della direttiva del 13 giugno 1990, 90/314/CEE che riguardava i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, aveva dichiarato che il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione di un viaggio “tutto compreso”.

 

La Convenzione di Bruxelles statuisce che l’organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione, quali risultano dal contratto o dalla convenzione stessa, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. Con l’introduzione del Codice del Turismo, poi, il legislatore ha individuato le cause che possono dar luogo al danno da vacanza rovinata nell’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico.


(fine della lezione gratuita)

 

 

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